Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
      2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia

 

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giudiziaria nonché dei consulenti che ritiene necessari.
      3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.